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LA NORMATIVA

Le LINEE VITA sono OBBLIGATORIE per legge.

 

NORMATIVA NAZIONALE

L’obbligo dell’adozione di sistemi per la prevenzione delle cadute dall’alto nasce con l’approvazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) che all’art. 115 identifica tali sistemi. Dal punto di vista tecnico, un operatore è esposto al rischio di poter effettuare una caduta libera quando il piano a cui opera ha un dislivello dalla quota sottostante superiore a 2,0 m. In tal caso l’operatore è nella situazione di rischio di caduta dall’alto e necessita di una adeguata protezione individuale di arresto della caduta. “Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.” Successivamente all’approvazione di tale normativa nazionale diverse Regioni si sono mosse adottando norme più  specifiche. Così è già avvenuto in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana.

 

NORMATIVE REGIONALI

A livello regionale tutte le regioni del nord, ad eccezione della Valle d’Aosta, hanno adottato normative autonome in generale più restrittive che, al di là della necessità di anticipare o richiamare la normativa nazionale, hanno reso obbligatorie le linee vita.

 

REGIONE PIEMONTE

Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2016, n. 5/R.
Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in
copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20)”.

 

REGIONE LOMBARDIA

- Decreto n. 119 del 14/01/2009
- Circolare Ministero del Lavoro n.15/80
- Circolare 4 San 2004
- Deliberazione Giunta Regionale 23 luglio 2004, n.7/18344
- Deliberazione Giunta Regionale 17 settembre 2004, n.VII/18747

 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Indicazioni per la prevenzione delle cadute dall'alto (0.4 MB)Comitato regionale di coordinamento - Indicazioni per la prevenzione delle cadute dall'alto nel montaggio e manutenzione di strutture prefabbricate

 

REGIONE VENETO

Delibera della Giunta Regionale n°2774 del 22 settembre 2009 (0.7 MB)Regione del Veneto - Delibera della Giunta Regionale n°2774 del 22 settembre 2009.

Linee Guida relative alle misure preventive e protettive (0.2 MB)Regione del Veneto - Linee Guida relative alle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

 

REGIONE LIGURIA

Legge Regionale 15 febbraio 2010 N. 15 (22.9 KB)Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili

 

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